Ha pronunciato  la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  5656  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Gerardo Gervasio, Giuseppe  Spagnolo,  Alessandro  Greco,
Jacopo  Luciani,  Nicolo'  Saltalamacchia,  Ambra   Falco,   Leonardo
Mancuso, Nicola Antonio Taffuri, Giuseppe De Marco, Antonio De  Vito,
Fabio  Lo  Dico,  Gabriele  Imbroisi,   Michele   Pisacane,   Stefano
Alessandrini, Nicola Giglio,  Marco  Caradonna,  Stefania  Latorrata,
Gilberto Pannozzo, Chiara Mangiagli, Anna  Palumbo,  Piera  Venerito,
Azzurra  Lanni,  Vita  Matera,   Davide   Ferrigno,   Sara   Visaggi,
rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti,  Santi  Delia,
con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e
domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in  Roma,  via  San
Tommaso D'Aquino n. 47; 
    Contro il Ministero dell'interno, in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei  confronti  di Marta  Barbera,  Ilaria   Caporaso,   Girolamo
Dagostino, Giro  Luca  Spina  e  i  destinatari  della  notifica  per
pubblici proclami, non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 
    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
      del decreto del Ministro dell'interno,  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che  «la  verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere  b)  e
d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  e
successive modificazioni, e' effettuata  nei  riguardi  degli  idonei
alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di
ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato di  cui  in
premessa,  limitatamente  ad  un  numero  sufficiente   a   garantire
l'assunzione  di  milleottocentocinquantuno  allievi   agenti   della
Polizia di Stato», nella parte in  cui  impedisce  ai  ricorrenti  di
partecipare alla selezione pubblica; 
      della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'interno,
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  n.
333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019,  che  elenca  i  soggetti  «in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio», nella parte in cui non comprende i ricorrenti  ed  impedisce
di partecipare alla selezione pubblica; 
      della tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno,
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  n.
333-B/12D.3.19/5429 del 13  marzo  2019,  cosi  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 95/2017, che elenca  i  soggetti  «esclusi  da
procedimento, avendo superato il previsto limite  di  eta'  anche  ai
sensi dell'art. 2049  del  Codice  dell'ordinamento  militare»  nella
parte in cui impedisce ai ricorrenti di  partecipare  alla  selezione
pubblica; 
      della tabella C, allegata al decreto del Ministro dell'interno,
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  n.
333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che «non
possono  considerarsi   certamente   esclusi   dalla   procedura   di
assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di
cui all'art. 4»  nella  parte  in  cui  impedisce  ai  ricorrenti  di
partecipare alla selezione pubblica; 
      dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno  e
semplificazione per le imprese e  per  la  pubblica  amministrazione»
convertito, con modificazioni, dalla legge datata 11  febbraio  2019,
n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  in  data  12  febbraio
2019, relativamente  al  punto  sub.  b)  che  limita  le  assunzioni
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in  possesso,
alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui  all'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30  dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  2049  del
citato Codice dell'ordinamento militare» ed impedisce  ai  ricorrenti
di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte  in  cui  si
pone come legge provvedimento; 
      dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno n. 103/2018,
concernente  «Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»,
nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1,  lettera  b),
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  cosi'  come
modificato dal  decreto  legislativo  n.  95/2017,  fissa  il  limite
massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione
fino ad un massimo di tre anni per  il  servizio  militare  prestato,
prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; 
      del bando di  concorso  datato  18  maggio  2017,  indetto  con
decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; 
      del decreto del Ministero dell'interno, Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza - n.  333-B/12D.3.19/9691
del 19 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente  dalla  convocazione
dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335; 
      degli Allegati n. 1 e 2 al decreto del Ministero  dell'interno,
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n.
333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile  2019  che,  nell'identificare  gli
aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente; 
      del decreto del Ministero dell'interno, Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per l'accertamento dell'efficienza fisica  dei  soggetti  interessati
all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi della Polizia  di
Stato; 
      decreto  del  Ministero  dell'interno,  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per l'accertamento dell'idoneita'  fisica  e  psichica  dei  soggetti
interessati all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi della
Polizia di Stato; 
      decreto  del  Ministero  dell'interno,  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984
del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della  Commissione
per   l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   dei   soggetti
interessati all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi della
Polizia di Stato; 
      nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente,
quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte
ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; 
      nonche' per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione  di
cui al decreto  del  Ministro  dell'interno,  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica  sicurezza  n.  333-B/12D.3.19/5429
del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per  il
danno subito. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti 
      del  decreto  del  Capo  della   polizia   n.   333-B/12D.3.19,
pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante  il  quale
e' stata disposta la convocazione agli  accertamenti  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori
soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250  decimi  della
graduatoria  della  prova   scritta   del   concorso   pubblico   per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato, interessati  al  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di
milleottocentocinquantuno allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,
nella parte in  cui  impedisce  ai  ricorrenti  di  partecipare  alla
selezione pubblica; 
      dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo della polizia  n.
333-B/12D.3.1929 del  7  giugno  2019,  che  elenca  i  soggetti  «in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio», nella parte in cui non comprende i ricorrenti  ed  impedisce
di partecipare alla selezione pubblica; 
      dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo della polizia  n.
333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che  elenca  i  soggetti  «per  i
quali e' necessario accertare i suddetti requisiti», nella  parte  in
cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
      dell'allegato 3 al succitato decreto del Capo della polizia  n.
333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca  i  soggetti  «esclusi
dalla  procedura  per  aver  superato  il  limite  massimo  di   eta'
prescritto, anche con l'elevazione massima di cui all'art.  2049  del
Codice dell'ordinamento militare», nella parte in  cui  impedisce  ai
ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica. 
    Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti 
      del decreto del Capo  della  polizia  n.  333-B/12D.3.19/23922,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13
agosto  2019,  n.  64,  per  l'avvio  al  corso  di   formazione   di
milleottocentocinquantuno allievi agenti della  Polizia  di  Stato  e
specificatamente  dell'elenco  degli  aspiranti   in   possesso   dei
requisiti per l'assunzione, nonche' dell'elenco  degli  aspiranti  in
possesso dei requisiti per l'assunzione,  nonche'  dell'elenco  degli
aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1  e  2)  nella
parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente; 
      di ogni provvedimento o nota  dell'Amministrazione  allo  stato
non conosciuto e/o comunicato, tramite il quale l'Amministrazione  ha
determinato di non inserire parte ricorrente in  posizione  utile  in
graduatoria per la predetta  convocazione  sebbene  in  possesso  del
certificato di idoneita' e nonostante  il  superamento  di  tutte  le
prove successive alla prova scritta; 
      dell'elenco dei convocati, pubblicato in data 16  luglio  2019,
mediante il quale si e' disposta la convocazione  per  l'accertamento
dell'efficienza  fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale nei confronti dei candidati aventi un punteggio compreso
tra 8,750 e 8,250; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza del giorno 22 giugno 2020 il dott.  Antonio
Andolfi e presenti per le parti  i  difensori  come  specificato  nel
verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Con ricorso collettivo ritualmente notificato e depositato  parte
ricorrente impugna: il decreto del Capo della polizia del  18  maggio
2017, recante il bando di concorso per il reclutamento di  un  numero
complessivo di millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia  di
Stato (il bando di concorso originario); il decreto  del  Capo  della
polizia  del  13  marzo  2019,  di  avvio  del  procedimento  per  lo
scorrimento della graduatoria in  applicazione  dell'art.  11,  comma
2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018 convertito in  legge  n.  12
del 2019; il decreto del Capo della polizia  del  19  marzo  2019  di
convocazione degli aspiranti,  indicati  negli  allegati  l  e  2  al
decreto, per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica e  attitudinale;  il  decreto  ministeriale  del  13
luglio 2018, n. 103, di individuazione dei  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli  della
polizia; la tabella A, in cui sono indicati i  soggetti  in  possesso
dei nuovi requisiti di  eta'  e  titolo  di  studio;  la  tabella  B,
indicante i soggetti esclusi  dal  procedimento  avendo  superato  il
limite  di  eta',  anche  ai  sensi   dell'art.   2049   del   Codice
dell'ordinamento militare; la tabella C, individuante i soggetti  che
non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla  procedura  di
assunzione, rendendosi necessaria l'apposita  procedura  di  verifica
dei requisiti di eta' e titolo di studio. 
    I ricorrenti, tutti soggetti che hanno superato la prova  scritta
del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi
agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)
del  decreto  n.  333-B/12D.2.17/6686  del  Ministero   dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia  Direttore
generale della pubblica sicurezza - e risultano attualmente collocati
nella relativa graduatoria con votazione compresa tra  9.50  e  8,875
decimi,  ma  esclusi  dalla  procedura  in  esame  per  mancanza  del
requisito  dell'eta'  anagrafica  non  superiore  a  ventisei   anni,
censurano gli atti che ne hanno determinato  l'esclusione,  deducendo
con un unico motivo di impugnazione violazione degli articoli  2,  3,
4,  51  e  97  della  Costituzione.  Violazione  del   principio   di
imparzialita' e di buona amministrazione. Violazione del principio di
ragionevolezza,  eguaglianza  e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione.     Manifesta      irragionevolezza      dell'azione
amministrativa. Violazione del principio della certezza del diritto e
della  normativa  comunitaria  in   materia.   Eccesso   di   potere,
illogicita' manifesta e disparita' di trattamento. Ingiustizia  grave
e manifesta. Violazione del principio tempus regit actum.  Violazione
della   direttiva   2000/78.    Interpretazione    costituzionalmente
orientata o in via subordinata l'illegittimita' dell'art. 6, comma 2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n.  335/82  e
dell'art. 4 del Bando di concorso. 
    Il  Ministero  dell'interno  si  costituisce  in   giudizio   per
resistere al ricorso. 
    Con ordinanza n. 4103/2019 il TAR  accoglie  l'istanza  cautelare
ammettendo parte ricorrente alle prove di accertamento dei  requisiti
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 335/1982. 
    Con il 1° ricorso per motivi aggiunti, notificato  il  17  giugno
2019, i ricorrenti impugnano il decreto del  Capo  della  polizia  n.
333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»
mediante il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti
dell'efficienza  fisica  e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   ed
attitudinale di ulteriori soggetti ricomprasi nella  fascia  di  voto
8,750 - 8,250 decimi della graduatoria; 
    Con il 2° ricorso per motivi aggiunti, notificato  il  23  agosto
2019 e ritualmente  depositato,  10  degli  originari  ricorrenti,  i
signori Giuseppe Spagnolo, Alessandro Greco, Leonardo Mancuso, Nicola
Antonio  Taffuri,  Giuseppe  De  Marco,  Antonio  De  Vito,  Gabriele
Imbroisi, Marco Caradonna, Piera Venerito e Azzurra  Lanni,  chiedono
l'annullamento del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019
con il quale e' stato approvato «l'elenco  generale  degli  aspiranti
che sono risultati in possesso  dei  requisiti  per  l'assunzione  di
milleottocentocinquantuno allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,
contenuto   nell'allegato   1,   nonche'    l'elenco    finale    dei
milleottocentocinquantuno aspiranti  che  devono  essere  avviati  al
prescritto corso di formazione per allievi agenti  della  Polizia  di
Stato, contenuto nell'allegato n. 2». 
    Con ordinanza cautelare n. 6139/2019, considerato che alcuni  dei
ricorrenti, ammessi  con  riserva  alle  prove  di  accertamento  dei
requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  335/1982,  pur  avendo  superato  le
prove, non sono stati inseriti  negli  elenchi  dei  partecipanti  al
corso  di  formazione  avviato  in  data  29  agosto  2019,   dispone
l'ammissione con riserva dei suddetti ricorrenti,  risultati  idonei,
al corso di formazione oggetto degli impugnati  provvedimenti,  ferme
restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed  economica,
tali da consigliare alla P.A. di inserire i ricorrenti  in  un  corso
ordinario successivo  o  di  attivare  un  nuovo;  autorizza  inoltre
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, da eseguire
entro quarantacinque giorni dall'ordinanza, con venti giorni di tempo
per il deposito della documentazione  attestante  l'integrazione  del
contraddittorio. 
    La notifica per pubblici proclami viene eseguita  tempestivamente
e la relativa documentazione e' depositata dalla parte ricorrente  il
5 novembre  2019,  ma  nessun  controinteressato  si  costituisce  in
giudizio. 
    L'Avvocatura  dello  Stato   eccepisce   l'inammissibilita'   del
ricorso,  essendo  contestati   i   requisiti   prescritti   da   una
disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis  del  decreto-legge  n.
135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  12/2019.  Si
tratterebbe  di  norma  conforme  ai   principi   costituzionali   di
ragionevolezza, logicita'  ed  eguaglianza,  oltre  che  sorretta  da
finalita'   acceleratorie.   L'Avvocatura   dello   Stato,   inoltre,
eccepisce, genericamente, la inammissibilita' o  improcedibilita'  di
questo ricorso, come di altri ricorsi simili, in quanto  non  sarebbe
stata contestata la  graduatoria  finale  oppure  non  sarebbe  stato
impugnato  l'eventuale  provvedimento  di  inidoneita'  psico-fisica.
Infine,  la  questione   di   costituzionalita',   implicitamente   o
espressamente sollevata da questo come da altri  ricorrenti,  sarebbe
inammissibile per sconfinamento del giudice delle  leggi  nel  merito
della discrezionalita' del legislatore, come suggerito  dalla  stessa
Corte costituzionale che, recentissimamente, con sentenza n.  21/2020
del 14 febbraio 2020, avrebbe affrontato  proprio  una  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  T.A.R.  per   l'Abruzzo
afferente   le   novita'    normative    riguardanti    l'ordinamento
dell'Amministrazione della Polizia. 
    Nella camera di consiglio del 22  giugno  2020,  fissata  per  la
decisione di merito ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge
17 marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n.  27,  come  modificato
dall'art. 4, comma  1,  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,  il
Collegio solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di
seguito esposta, sollecitato  al  riguardo  dalla  parte  ricorrente,
esaminate   anche   sul   punto   specifico   le    tesi    difensive
dell'Amministrazione resistente, viste le memorie depositate da tutte
le parti e prendendo atto che  nessuna  delle  parti  ha  chiesto  il
differimento della decisione  per  trattazione  orale  o  per  essere
rimessa in termini per qualsiasi evenienza processuale. 
 
                               Diritto 
 
    Parte ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli
atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno la ha  esclusa  da
una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di
una precedente  graduatoria  concorsuale  in  cui  era  collocata  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Preliminarmente  deve  essere  confutata   l'eccezione,   seppure
generica, di inammissibilita' o improcedibilita' del ricorso. 
    Il ricorso e' sicuramente tempestivo,  essendo  stato  impugnato,
con atto notificato il 13 maggio 2019, il decreto del 13  marzo  2019
che ha dato avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria  da
cui gli interessati sono stati esclusi. 
    Il ricorso e' anche procedibile, almeno per  i  dieci  ricorrenti
che hanno proposto i secondi motivi aggiunti, essendo stato  da  essi
impugnato il decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della
graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al  corso
di  formazione,  con  motivi   aggiunti   notificati   al   Ministero
dell'interno e ad una controinteressata in data 23 agosto 2019. Anche
l'integrazione del contraddittorio per  pubblici  proclami  e'  stata
eseguita nei termini e con le modalita' stabilite dal giudice. 
    Infine, nessun provvedimento di inidoneita' psico-fisica e' stato
adottato a carico dei ricorrenti per i quali con le note  di  udienza
depositate il 20 giugno 2020 e' stato  manifestato  l'interesse  alla
decisione, che risultano aver  superato  tutti  gli  accertamenti  di
idoneita' psicofisica, di efficienza fisica e attitudinale. 
    L'esclusione dei ricorrenti  dalla  procedura  di  assunzione  e'
stata  determinata  dall'applicazione  dell'art.  11,  comma   2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
per carenza del requisito dell'eta'. 
    A  giudizio  del   Collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata anche sotto profili ulteriori rispetto
a quelli di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, gia'
evidenziati con precedente ordinanza di rimessione di questa  sezione
n. 5504/2020 del 12 maggio 2020 (pubblicata in data 25 maggio 2020) e
che appare opportuno riportare integralmente. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'Amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della PA  e  di
uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di ottocentonovantatre agenti di polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni trenta e il possesso  del  titolo
di studio della licenza media inferiore. Nella graduatoria definitiva
del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti  i  candidati
che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova  scritta,  ma
non erano stati convocati, per mancanza di  posti  disponibili,  alle
ulteriori  prove  selettive,  consistenti   nell'accertamento   della
idoneita'  psicofisica,   nella   verifica   dell'efficienza   fisica
attraverso  prove  sportive,  nell'accertamento  dell'attitudine   al
servizio nelle forze di polizia mediante test psicologici e colloquio
psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica  di  agente  di  polizia  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera  e),  n.  1),  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del Regolamento, al comma
l, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
      b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; 
      d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario.» 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n.  12,
che  ha  modificato,  in  sede  di   conversione,   l'art.   11   del
decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
      all'art.  11  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: 
        «Al fine di semplificare le procedure per  la  copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c),  del
Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della Polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lettera c) e nel limite massimo di  milleottocentocinquantuno  posti,
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta  di  esame
del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi
agenti della Polizia di Stato bandito  con  decreto  del  Capo  della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del  18  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40
del  26  maggio  2017.  L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede alle predette assunzioni: 
          b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa
prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.» 
    L'art.  11,  comma   2-bis,   del   decreto-legge   n.   135/2018
costituisce,   dunque,   la    norma    presupposta    dall'attivita'
amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere  in  concreto
difforme da quanto legislativamente disposto. 
    L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.  135/2018,  infatti,
ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento
della  graduatoria   concorsuale   applicando   retroattivamente   la
normativa sopravvenuta  sui  requisiti  di  ammissione  al  concorso,
sfavorevoli al ricorrente, limitando  l'assunzione  esclusivamente  a
chi, alla data del 1° gennaio  2019,  fosse  in  possesso  dei  nuovi
requisiti relativi al limite di eta' e al titolo  di  studio  fissati
dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di ventisei anni oppure che  non  sono  in
possesso  del  titolo  di  studio  secondario  superiore.   Pertanto,
mediante gli atti impugnati, i ricorrenti sono  stati  esclusi  dalla
selezione, avendo superato  il  limite  massimo  di  eta'  anagrafica
stabilito dalla norma sospettata di illegittimita' costituzionale. 
    Avverso gli atti impugnati  parte  ricorrente  deduce  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata oltre  che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  Collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte come si chiarira'  nella
sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis, lettera  b)  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionali della norma
di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio,  in  quanto
la sua eventuale fondatezza e  il  suo  conseguente  accoglimento  da
parte della Corte costituzionale  comporterebbe  l'annullamento,  per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  Collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b) nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei
soggetti risultati idonei alla prova  scritta  d'esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della
Polizia di Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  40  del
26 maggio  2017)  secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare.» 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa  contraddistinta  dalla   lettera   b)   bensi'   la   sola
proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i  candidati  idonei
alla prova scritta,  completando  la  disposizione  con  le  seguenti
parole: «purche' in possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare.» 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di ventisei anni oppure che  non  sono  in
possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo  essi
in possesso dei requisiti stabiliti dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi  provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sent. 20  novembre
2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a ventisei  anni,  oltre  che  titolo  di  studio
superiore a quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della graduatoria. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (Cons. Stato sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del procedimento concorsuale. 
    Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in  corso
determinerebbe la violazione della par conditio  dei  partecipanti  e
del   principio   di   tutela   dell'affidamento    (nella    specie:
dell'affidamento riposto dai candidati nel bando  di  concorso,  atto
costituente la lex specialis della  procedura  selettiva,  sempreche'
non in contrasto con norme imperative vigenti al  momento  della  sua
emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con il decreto del Capo della polizia -  Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del  26  maggio  2017,
riaperta, dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  al  fine  di
consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento
della graduatoria gia' definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. In linea  generale  la  giurisprudenza  riconosce
che,   quando   una   determinazione   normalmente   devoluta    alla
discrezionalita' della pubblica amministrazione  viene  adottata  con
legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di
costituzionalita' delle leggi, al  privato  cittadino  e'  consentito
chiedere al giudice adito la  rimessione  della  q.l.c.  della  legge
provvedimento alla Consulta, previa  delibazione  della  rilevanza  e
della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando  gli
articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca  di  immunita'  per
l'operato  della  P.A.  Il  ricorso  avverso  la  legge-provvedimento
contiene,  in  pratica,  le  medesime  censure  che  sarebbero  state
sollevate nei riguardi del provvedimento che la  P.A.  ha  sostituito
con l'atto legislativo (cfr. ex multis TAR Puglia, Lecce, sentenza 19
ottobre 2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce  al  giudizio  sull'eccesso  di  potere,  posto  che   il
contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela  il  risultato
di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sent. n. 43
del 1997). «Ripetutamente, infatti, la  Corte  ha  affermato  che  la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione  al
pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che  e'  insito
nella adozione di diposizioni legislative di tipo  particolare,  sono
soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in
tal modo garantendo i soggetti interessati dagli  effetti  dell'atto,
il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono
i profili  provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a
controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n.  267  del
2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e' disposto  lo  scorrimento,  cosi'
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito delle svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificai  nella   relativa
graduatoria. 
    Il Giudice delle leggi ha statuito che: «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  alle  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, gia'  noti,  cosi'
favorendoli, e di escluderne  altri,  parimenti  riconoscibili.  Cio'
appare in contrasto con il  principio  di  imparzialita'  dell'azione
amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad  alcuni  de  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29 ottobre 2018,  aveva  proceduto  ad  un  altro  scorrimento  della
graduatoria concorsuale, incrementando i posti  disponibili  ai  fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335 del 24 aprile 1982, prevedendo  i  nuovi  requisiti.  Eppure,  in
occasione del precedente scorrimento, disposto  appena  quattro  mesi
prima  dell'adozione  del  provvedimento  che  ha  dato  avvio   alla
procedura di assunzione controversa, l'Amministrazione,  giustamente,
aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal  bando  di
concorso, pur essendo gia' entrati in vigore  i  nuovi  requisiti  di
accesso alla Polizia di Stato, per cui,  anche  sotto  tale  profilo,
sembra  essersi  ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del
principio di uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Sotto altro profilo, l'irragionevolezza della norma contestata si
palesa anche in riferimento alla deroga alla regola dei ventisei anni
rappresentata dall'art. 2049 del  Codice  dell'ordinamento  militare,
che consente una proroga di tre  anni  per  i  soggetti  che  avevano
prestato il servizio militare. Tra i candidati convocati nel 2017  vi
sono infatti  soggetti  ultratrentenni,  molto  piu'  «vecchi»  degli
odierni ricorrenti e che  non  avrebbero  avuto,  alla  data  del  1°
gennaio 2019 indicata nel noto emendamento, i requisiti ivi previsti.
E' evidente, pertanto, l'irragionevolezza di tale norma  con  patente
disparita' di trattamento in violazione  degli  articoli  3-97  della
Costituzione. 
    Se l'intento legislativo fosse  stato  effettivamente  quello  di
assicurare un «ringiovanimento» delle Forze di  polizia,  la  novella
legislativa  avrebbe  dovuto  eliminare  anche  la  possibilita'   di
elevazione di  tale  termine  ai  sensi  dell'art.  2049  del  Codice
dell'ordinamento  militare:  il  mantenimento  di  tale   previsione,
invece,  attesta  l'irragionevolezza  della  norma   sopravvenuta   e
presenta  anche  sotto  tale  aspetto   un   ulteriore   profilo   di
illegittimita'  costituzionale  per  violazione  dell'art.  3   della
Costituzione. Al contrario, anche sotto tale profilo la norma  appare
irragionevole e,  conseguentemente,  costituzionalmente  illegittima,
non mostrando sufficienti garanzie di  obbiettivita'  e  di  coerenza
rispetto al fine perseguito (Corte costituzionale 171/1996),  nonche'
emanata in violazione dell'art. 51, primo comma,  della  Costituzione
il quale, «nel demandare al legislatore la fissazione  dei  requisiti
in base ai quali tutti  i  cittadini  possono  accedere  agli  uffici
pubblici, non intende, certo, sottrarre tale  potere  a  qualsivoglia
sindacato di  legittimita'  costituzionale  sotto  il  profilo  della
congruita' e della ragionevolezza delle limitazioni previste»  (Corte
costituzionale, sentenza  108/1994).  Lo  stesso  art.  51,  infatti,
vincola il legislatore a sottoporre la  propria  discrezionalita'  di
scelta ai rigorosi parametri posti dall'art. 3 della Costituzione. Ed
infatti, l'introduzione del requisito dei ventisei anni di  eta'  per
l'accesso alle prove successive - laddove si  consente,  allo  stesso
tempo,  l'elevazione  del  limite  di  eta'  ex  art.  2049,   Codice
dell'ordinamento militare - comporta  una  limitazione  irragionevole
all'accesso ai pubblici uffici, in violazione del  divieto  contenuto
nel principio di eguaglianza  garantito  dall'art.  3,  primo  comma,
della  Costituzione   nonche'   un'irragionevole   limitazione   alla
posizione costituzionalmente garantita a ogni cittadino dall'art. 51,
primo comma, della Costituzione tale da incidere «sulla possibilita',
a  parita'  di  requisiti  di  idoneita',  di  svolgere  un'attivita'
conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di  concorrere  con
essa al progresso della societa'» (Corte costituzionale, sentenza  n.
188/1994). 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al contrario, risulta palese  il  rallentamento  della  procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la PA a riesaminare, una per una, le posizioni dei  singoli
candidati, per accertare l'eta' anagrafica e l'eventuale acquisizione
di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la
norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa
ulteriore  fase  di  verifica   e   il   Ministero   avrebbe   potuto
semplicemente  ammettere  alle  prove  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente
in possesso dei requisiti di ammissione al concorso,  gia'  accertati
nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
      non si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di
legge che abbia modificato, in  senso  restrittivo,  i  requisiti  di
accesso alle  Forze  di  Polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
      neppure si dubita  della  legittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
      cio' che appare irragionevole, intrinsecamente  contraddittorio
e in contrasto con i principi costituzionali di  imparzialita'  della
pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti  i  cittadini  che
abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonche' di certezza  del
diritto e di rispetto del  legittimo  affidamento,  e'  l'opzione  di
attingere ad un concorso gia' espletato, modificando retroattivamente
i requisiti di  ammissione  e  procedendo  allo  scorrimento  di  una
graduatoria che viene modificata dopo  la  conclusione  degli  esami,
escludendo   dalla   stessa   taluni   concorrenti    e    procedendo
all'assunzione di altri candidati,  sulla  base  di  un  criterio  di
selezione  inesistente  al  momento  dello  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
    A detti profili,  in  parte  gia'  rilevati  con  l'ordinanza  di
rimessione n. 5504/2020, il Collegio ritiene di aggiungere che l'art.
11, comma 2-bis, lettera  b)  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,
introdotto, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  presenta  profili  di  violazione  anche  dell'art.   77   della
Costituzione.  Ed  invero,  quanto   all'attivita'   legislativa   di
modificazione  o  integrazione   del   decreto-legge   in   sede   di
conversione, la giurisprudenza costituzionale ha fissato dei  precisi
limiti  entro  cui  tale  attivita'  deve  intervenire,   dichiarando
costituzionalmente illegittime le norme  che  tali  confini  avessero
oltrepassato. In particolare, l'inclusione nella legge di conversione
di emendamenti e articoli aggiuntivi che  non  siano  attinenti  alla
materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di  quest'ultimo,
determina un vizio della legge di conversione  in  parte  qua  (Corte
costituzionale sentenze n. 22/2012, n. 34/2014). 
    Nel  caso  di  specie,  come  e'  agevolmente  riscontrabile  dal
semplice  raffronto  tra  i  testi  e  dai   lavori   preparatori   -
l'introduzione, con la legge  di  conversione,  dei  nuovi  requisiti
relativi all'eta'  e  al  titolo  di  studio  (cfr.  lettera  b)  del
decreto-legge n. 135/2018 introdotta in sede di conversione) non solo
e' totalmente estranea rispetto al contenuto originario dell'art.  11
del decreto-legge n. 135/2018, ma si pone altresi' in  contrasto  con
le finalita' di semplificazione previste dal decreto-legge stesso, in
quanto - come gia'  rilevato  da  questa  Sezione  con  ordinanza  n.
5504/2020  -  ha  «costretto  l'Amministrazione  alla   verifica   di
ulteriori e nuovi requisiti non previsti nel bando originario». 
    Nel caso in esame, anche a  voler  considerare  indifferibile  ed
urgente l'introduzione di un nuovo limite di eta' ad un  concorso  in
atto, considerato che le norme contenute all'interno  dell'originario
decreto-legge  e  quelle  aggiunte  in  sede  di   conversione   sono
eterogenee, lo strumento non poteva  essere  quello  della  legge  di
conversione, atteso che «la  manifesta  mancanza  di  ogni  nesso  di
interrelazione  tra  le  disposizioni  incorporate  nella  legge   di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge inficia di per se'
la legittimita' costituzionale della norma introdotta con la legge di
conversione» (Corte costituzionale, sentenza n. 247/2019). 
    Per  completezza  di  trattazione  e'  opportuno   rilevare   che
l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime
memorie  difensive,  con  riferimento  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. 
    Ad  avviso   della   difesa   statale,   la   questione   sarebbe
inammissibile  perche'  con  essa  si  tenderebbe  ad  ottenere   una
decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. 
    L'eccezione non coglie la netta differenza tra  la  questione  di
legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte  con
la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente  giudizio.
Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il  giudice  «a
quo» aveva sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, con la  quale,
dopo aver istituito il ruolo direttiva ad esaurimento  della  polizia
di Stato, era stato  stabilito  che  alla  copertura  della  relativa
dotazione organica si sarebbe provveduto  mediante  un  concorso  per
titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati  nominati  vice
commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento   con   decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista  decorrenza
giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio
direttivo della sostanziale equiordinazione delle Forze  di  Polizia,
non ponendo rimedio al ritardo nella  progressione  in  carriera  del
personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale  ha
dichiarato   inammissibile   la   questione,   non   essendo   chiaro
l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto  la  mera
caducazione   della    disposizione    relativa    alla    decorrenza
dell'inquadramento  non  avrebbe  fatto  conseguire   il   risultato,
auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale  equiordinazione
del personale delle Forze di Polizia. 
    Completamente diversa e' la questione sollevata  in  questa  sede
processuale, atteso che la caducazione della  proposizione  normativa
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare»  contenuta
nell'art. 11, comma 2-bis, lettera B del  decreto-legge  n.  135  del
2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  Tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della
Polizia di Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  40  del
26 maggio  2017)  secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare» per violazione degli articoli 97 e 3 della
Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso.